Art. 61 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 64 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 23
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 61

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 64 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 23

In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, ) Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia già deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applica il capoverso dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-61