Art. 52 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 55
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 52

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 55

In vigore dal 21 feb 1948
Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell', ovvero non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro dei giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti gli altri documenti indicati nell'. Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti. La cassetta, l'urna ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione dei penultimo comma dell'.
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