Art. 48 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 51
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 48

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 51

In vigore dal 21 feb 1948
Compiute le operazioni di cui all', il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della, sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-48