Art. 45 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 48 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 19
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 45

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 48 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 19

In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, ) La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-45