Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 40
41 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 43
In vigore dal 21 feb 1948
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'.
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-40