Art. 30 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 34
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 30

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 34

In vigore dal 21 feb 1948
La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarivi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
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