Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo I
Art. 3
3 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1 e 2
In vigore dal 21 feb 1948
L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.
Ogni elettore dispone di un voto di lista.
Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-3