Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo I
Art. 2
2 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 3 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente.
I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.
La elezione nel collegio "Val d'Aosta" è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-2