Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 11
11 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 15 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 9
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale.
Ciascuna lista per il collegio unico nazionale dove comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni.
Nessuno può essere candidato nel collegio unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale.
Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-11