Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 apr 1948
La data della scelta dei libri di testo nelle scuole elementari per i primi tre anni scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto, può essere fissata con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in difformità di quanta è prescritto dal precedente , purchè la scelta avvenga non oltre la prima settimana dall'apertura delle scuole. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 108. - FRASCA
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