Art. 6
6 / 7In vigore dal 31 mar 1948
L'assegno temporaneo di contingenza a favore, dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o dell'ex Cassa sovvenzioni, concesso con l' del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1947, a L. 18.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a L. 15.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127#art-6