Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 dic 1957
Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'assegno vitalizio diretto ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è elevata ad un cinquantesimo, restando abrogati il limite minimo di L. 1200 e quello massimo di un terzo dell'ultimo stipendio annuo previsti dello stesso art. 22. In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base ai successivi .

Note all'articolo

  • La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, e' elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127#art-2