Art. 7
7 / 11Responsabilità per ritardo nei tempi previsti
In vigore dal 23 mag 2026
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, fermo restando quanto previsto dall' del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al personale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-27;69#art-7