Art. 11
11 / 11Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 23 mag 2026
1. Il presente regolamento si applica al personale non dirigenziale per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.
3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-27;69#art-11