Art. 3
3 / 3Disposizioni finali
In vigore dal 4 giu 2026
1. Con atto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità per la trasmissione in via telematica della relazione di cui all', comma 1, e le disposizioni applicative e operative del presente regolamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere annualmente all'aggiornamento delle disposizioni di cui al primo periodo.
2. Il presente regolamento può essere periodicamente aggiornato anche sulla base delle risultanze delle relazioni di cui all', comma 1, nonché degli esiti delle attività di ricognizione di cui al comma 4 del medesimo .
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è assicurata dalle pubbliche amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 marzo 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 638
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-26;84#art-3