Art. 2
2 / 3Attività di verifica e obblighi di comunicazione
In vigore dal 4 giu 2026
Attività di verifica
e obblighi di comunicazione
1. I collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, come definito ai sensi dell', assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo di cui al primo periodo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
2. Ove non già esistenti, gli organi di controllo di cui al comma 1 sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.
3. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1, ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso, è valutata ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
4. I soggetti erogatori di cui all', comma 1, comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell'attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore dei quali risultano essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entità significativa, come definiti ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-26;84#art-2