Art. 11
11 / 11Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 18 apr 2026
1. Fino all'adozione del decreto di cui all', ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformità alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2. Ferma restando l'applicazione dell', comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2026
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energentica, n. 674
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-11;43#art-11