Art. 2
2 / 3Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 24 lug 2024
1. Fino alla costituzione del Centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti con la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa assicura il funzionamento della Direzione nazionale degli armamenti, nonché il regolare espletamento delle funzioni assegnate ai relativi elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale, così come definite dal presente regolamento.
2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ciascuna struttura di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze ai medesimi attribuiti dalla previgente disciplina.
3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, il Vice segretario generale della difesa, i dirigenti con incarico di livello generale e non generale, civili e militari, mantengono l'incarico dirigenziale già conferito alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla naturale scadenza ovvero, per i dirigenti di livello generale e non generale, civili e militari, le cui strutture sono state modificate dalla riorganizzazione di cui al presente decreto, fino al completamento delle procedure di interpello o di nomina, se anteriore alla scadenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-06-20;99#art-2