Art. 8 · Monitoraggio

Art. 8

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Monitoraggio

In vigore dal 26 giu 2024
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasmette gli elenchi delle progettazioni approvati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai fini delle attività di competenza connesse alla gestione della BDAP. 2. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei CUP, alimentano la BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia monitora l'avanzamento degli interventi progettuali tramite la BDAP, comunicando il riscontro di eventuali difformità ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all'aggiornamento della BDAP. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti attuatori inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia sullo stato di avanzamento delle progettazioni approvate ai sensi dell', ammesse al finanziamento e finanziate nei limiti delle risorse di cui all'allegato 1, fino all'esaurimento delle stesse, contenente: a) il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli interventi progettuali previsti; b) lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato in sede di approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto delle risorse già utilizzate; c) la descrizione delle eventuali criticità riscontrate nella realizzazione delle progettazioni nonché delle iniziative intraprese al fine del superamento delle medesime criticità. 4. I dati e le informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 3 devono essere coerenti con le risultanze della BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, nell'ambito del monitoraggio di cui al presente articolo, può richiedere ai soggetti attuatori riscontri, integrazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso, i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo Dipartimento tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio. 5. Tutte le amministrazioni interessate hanno pieno accesso alla BDAP per le attività di cui al presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-8