Art. 7 · Dipartimento per le attività culturali - DiAC
Capo II

Art. 7

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Dipartimento per le attività culturali - DiAC

In vigore dal 18 mag 2024
1. Il Dipartimento per le attività culturali esercita, ai sensi dell', comma 7, le competenze del Ministero in materia di: promozione dello spettacolo, delle attività teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle attività cinematografiche e delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica, partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; diritto d'autore e proprietà intellettuale; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela dei beni librari e gestione e valorizzazione delle biblioteche statali. 2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell', comma 10. 3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'Amministrazione generale nelle funzioni di cui all', comma 5. 4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall', comma 6. 5. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali. 6. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento promuove le attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni della cultura. 7. Al Dipartimento è demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorità relative alla promozione e al sostegno delle attività culturali. 8. Il Dipartimento, fermo restando quanto previsto dall' del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentiti gli altri Dipartimenti competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di indirizzo e, acquisite le valutazioni della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell', comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
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