Art. 37 · Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Titolo III

Art. 37

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Segreterie dei Sottosegretari di Stato

In vigore dal 18 mag 2024
1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, delle quali non più di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-37