Art. 33 · Ufficio di Gabinetto
Titolo III

Art. 33

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Ufficio di Gabinetto

In vigore dal 18 mag 2024
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 2. In particolare, il Capo di Gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e coordina tutti gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le competenze dei Capi dei Dipartimenti. Verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Dipartimenti e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero. 3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto nominati ai sensi dell', commi 10 o 13.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-33