Art. 9 · Segretario generale

Art. 9

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Segretario generale

In vigore dal 12 gen 2024
1. Il Segretario generale, da cui dipendono gli uffici di livello dirigenziale generale, è il vertice dell'organizzazione amministrativa e fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, è titolare delle seguenti funzioni: a) collabora direttamente con l'Avvocato generale e propone a quest'ultimo, sentiti i dirigenti di prima fascia, le modifiche all'organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire e alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento; b) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa definiti dall'Avvocato generale anche attraverso l'emanazione di specifiche circolari; c) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei dirigenti; d) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le avvocature distrettuali; e) sovrintende, avvalendosi dei competenti dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli Uffici centrali e periferici dell'Avvocatura di Stato; f) conferisce, con propri decreti, sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti; g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia; h) sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi dell'Avvocato generale definiti nella direttiva annuale; i) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia, sentiti i dirigenti di prima fascia e l'Avvocato distrettuale per i dirigenti preposti in sede distrettuale; l) assicura il coordinamento e la vigilanza degli uffici amministrativi e di supporto all'attività istituzionale; m) nomina i referenti informatici presso gli uffici centrali e distrettuali; n) valuta la dirigenza di prima fascia nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia; o) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro. 2. Fermo restando il disposto dell' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale. 3. Sono poste alle dirette dipendenze del Segretario generale le seguenti strutture: a) la Segreteria generale e la Segreteria degli organi collegiali di cui all'; b) l'ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari di cui all'. 4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai fini contabili.
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