Art. 11 · Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari

Art. 11

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Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari

In vigore dal 12 gen 2024
1. L'Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari è struttura di livello dirigenziale non generale che coadiuva il Segretario nelle seguenti attività: a) segreteria di avvocati e procuratori; b) redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attività telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti; c) adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorità giudiziarie; acquisizione e lavorazione di sentenze o di altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere; d) gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività consequenziali e relativo rendiconto con il supporto degli uffici della Direzione generale per le risorse finanziarie; e) adempimenti connessi alle attività istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; f) gestione del protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari; g) gestione del protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza; h) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali, e in particolare, del servizio corrispondenza, del servizio automobilistico, del servizio cassa, del servizio di portineria e custodia, degli archivi, della telefonia, della fotoriproduzione e della stampa. 2. Nell'ambito dell'Ufficio di cui al comma 1, il Segretario generale può conferire, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, incarichi di natura organizzativa o professionale.
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