Art. 8 · Ufficio legislativo
Capo I

Art. 8

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Ufficio legislativo

In vigore dal 1 mar 2024
1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti del Ministero e degli uffici dirigenziali generali, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. 2. L'Ufficio legislativo, inoltre: a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; b) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento; c) fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sull'interpretazione delle norme di competenza del Ministero; d) segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero; e) svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico; f) ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e dei dipartimenti, nonché, limitatamente alle questioni interpretative che presentano profili di interesse generale, delle direzioni generali; g) svolge funzione di assistenza di natura tecnico-giuridica e cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la Conferenza unificata, nonché con le autorità amministrative indipendenti, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato; h) sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; i) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, gli adempimenti in materia di aiuti di stato. 3. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 4. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e di cui almeno uno scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. 5. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; il Vice Capo senza funzioni vicarie è nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico è conferito per la durata massima del mandato governativo e può essere revocato in qualsiasi momento.
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