Art. 36 · Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Capo V

Art. 36

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Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

In vigore dal 1 mar 2024
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre posizioni di livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello non generale e centotredici unità di personale non dirigenziale. 2. Con le modalità di cui all' è individuato il personale trasferito ricompreso nelle posizioni dirigenziali e non dirigenziale di cui al comma 1, nonché il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL. 3. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel Ministero e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'ANPAL, ove superiore, e quelle riconosciute presso il Ministero. 4. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza. Il Ministero può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività necessarie a garantire la continuità dei rapporti già in capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni di pagamento a valere sui capitoli di spesa, nonché sui conti correnti aperti presso la tesoreria. 5. I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati dall'ANPAL per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trasferiti in proprietà al Ministero. I beni di cui al primo periodo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio di chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione dei beni oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilità erariale. Le risorse di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro. Dalla data di soppressione il Ministero subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso. 6. Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici già instaurati da ANPAL, al fine garantire la piena operatività, nonché le corrette modalità di cessione o cessazione dei contratti in essere con il relativo subentro del Ministero, presso la struttura cui è affidata la gestione delle spese comuni e per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvede sulla base di elenco dettagliato che dove essere fornito da ANPAL, rispetto ai rapporti giuridici già instaurati. 7. Per le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, presso le contabilità speciali intestate all'ANPAL per la gestione dei fondi europei, si procede, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle attività di subentro e alla rettifica di intestazione al Ministero che individua i nuovi funzionari delegati.
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