Art. 35 · Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Capo IV

Art. 35

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Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

In vigore dal 1 mar 2024
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale 1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di staff dei Capi Dipartimento, come previsto nell', comma 4, del presente decreto. 3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A, è compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell', comma 3, del presente regolamento. 4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. 5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero. 6. Oltre al contingente di cui al precedente comma 3, vanno considerate ulteriori nove unità, ai sensi dell', comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell', comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, così ripartite: cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; quattro dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL. 7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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