Art. 29 · Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative
Capo III

Art. 29

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Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

In vigore dal 1 mar 2024
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative 1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni, ferme restando le competenze attribuite in materia al Ministero della salute anche in riferimento all'attività e alle risorse finanziarie di INAIL: a) vigila, indirizza e coordina, anche sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, l'attività dell'INAIL; b) cura le procedure di nomina degli organi dell'INAIL, nonché dei comitati e della Commissione scientifica per l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali operanti presso l'INAIL; c) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INAIL; d) gestisce il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese; e) cura l'attività istruttoria, l'esame e il monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi INAIL; f) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; g) assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; h) cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all' del decreto legislativo n. 81 del 2008; i) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti; l) cura le attività connesse alle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati; m) cura la tenuta del repertorio degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008; n) coadiuva il Capo Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; o) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali, il Capo dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall', comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; s) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono; t) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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