Art. 2 · Ufficio di Gabinetto
Capo I

Art. 2

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Ufficio di Gabinetto

In vigore dal 1 mar 2024
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 2. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico è conferito ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi del richiamato comma 10 ed è attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. 3. L'Ufficio di Gabinetto può essere articolato in distinte aree organizzative, con provvedimento del dirigente di livello generale preposto al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto. 4. L'Ufficio di Gabinetto, in particolare, cura: a) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, previa sottoposizione degli stessi al Capo di Gabinetto; b) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio legislativo, ove necessario. Le risposte relative al sindacato ispettivo sono elaborate previa acquisizione degli elementi informativi da parte dei competenti Uffici ministeriali e sono inoltrate al Capo di Gabinetto che le sottopone all'attenzione del Ministro; c) la gestione delle proprie risorse umane; d) la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all', comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione; e) la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; f) l'istruttoria volta all'adozione, da parte del Capo di Gabinetto, dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa acquisizione delle valutazioni della Direzione generale competente per materia. 5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto, con il supporto del Consigliere diplomatico, cura il coordinamento dell'attività internazionale, assicurando il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonché il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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