Capo III
Art. 17
17 / 40Dipartimenti del Ministero
In vigore dal 1 mar 2024
1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo, è articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati undici uffici di livello dirigenziale generale, come di seguito articolati:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, in tre uffici di livello dirigenziale generale;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cinque uffici di livello dirigenziale generale;
c) il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi in tre uffici di livello dirigenziale generale.
3. Presso il Ministero, inoltre, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è previsto un posto di funzione dirigenziale di livello generale il cui incarico è conferito ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pari a sessantacinque posti funzione, di cui cinque incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell', comma 4, del presente decreto e, complessivamente, undici presso gli Uffici di staff dei Dipartimenti e quarantanove presso le Direzioni generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-17