Capo I
Art. 1
1 / 40Uffici di diretta collaborazione del Ministro
In vigore dal 1 mar 2024
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l';
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1977, n. 59», e, in particolare, gli , e 47;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina sulle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell', comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell', comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di trasferimento delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 11 ottobre 2021 con il quale è stata istituita l'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l';
Visto il decreto-legge 24 maggio 2023, n. 48, recante «Disposizioni urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Visto il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l' che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) «... a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...» di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL «... a decorrere dalla medesima data...»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»;
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali il 5 settembre 2023 e ha reso l'informativa ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 ottobre 2023 e depositato in data 8 novembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto, nell'ambito del quale opera il Consigliere diplomatico;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio legislativo;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.
3. La durata massima degli incarichi di cui al comma 2, nonché quella del Consigliere diplomatico e del portavoce, ove nominato, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 4 e 10, è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità, in ogni momento, di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario, e, comunque, in caso di incarichi su proposta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, non può essere superiore alla permanenza in carica del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato proponenti.
Gli incarichi dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, inclusi gli incarichi dei Vice Capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo e quelli di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione, restano fermi fino alla scadenza del mandato del Ministro, fatte salve le cause di cessazione o revoca anticipata previste dai rispettivi decreti di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di cui al comma 2, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico, dal Portavoce, ove nominato, e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui all', comma 1, e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell' del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-1