Art. 4 · Segreteria tecnica del Ministro
Capo I

Art. 4

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Segreteria tecnica del Ministro

In vigore dal 3 gen 2024
1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto tecnico necessario per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attività del Ministero, al fine di consentirgli la adozione delle determinazioni di competenza circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie, nonché per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare, nonché di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici o di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero. 2. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.
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