Art. 2 · Ufficio di Gabinetto
Capo I

Art. 2

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Ufficio di Gabinetto

In vigore dal 17 apr 2026
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. 2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. 3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, - ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all', commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all', comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;195#art-2