Capo III
Art. 10
10 / 20Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche
In vigore dal 18 apr 2026
1. L'organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2. Presso ciascun Provveditorato regionale e interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
3. Il Comitato è costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed è composto dai seguenti membri:
a) il Provveditore regionale o interregionale, con funzioni di Presidente;
b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del provveditorato regionale o interregionale;
c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato regionale o interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della città sede del Provveditorato regionale o interregionale;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della città sede del Provveditorato regionale o interregionale;
f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato;
l) un rappresentante del Ministero della cultura, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato;
m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati.
6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato regionale o interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato regionale o interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore regionale o interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.
8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all', comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-10