Capo III
Art. 5
5 / 22Ufficio di gabinetto
In vigore dal 20 dic 2023
1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.
3. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, possono essere nominati, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e, sentito il Capo dell'Ufficio legislativo, fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo. Non sono previsti compensi aggiuntivi da corrispondere ai Vice Capo dell'Ufficio legislativo.
4. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto può essere istituito l'Organo centrale di sicurezza di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177#art-5