Capo III
Art. 4
4 / 22Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 20 dic 2023
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli Uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) l'Ufficio stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono assegnati personale del Ministero, dipendenti pubblici e di società in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unità.
Il Ministro può nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica. Per i dipendenti di società in house si applica l', comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonché in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalità del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto è individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità tecniche e professionali, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Capo dell'Ufficio legislativo è individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo della Segreteria può essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto e dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
6. Presso l'Ufficio di gabinetto e l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all', fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.
7. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.
8. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvedono la Direzione generale personale e affari legali, la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica. Le medesime Direzioni generali forniscono, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
9. È consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unità, stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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