Capo III
Art. 11
11 / 22Organismo indipendente di valutazione della performance
In vigore dal 20 dic 2023
1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale personale e affari legali.
2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall', comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate fino a quattro unità di personale, di cui una con qualifica di dirigente non generale che può essere individuato tra i dipendenti pubblici, cui spetta un'indennità accessoria nella misura di quella di cui all', comma 1, lettera e).
5. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro con proprio decreto e individuato nel dirigente non generale di cui al comma 4 in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche e del controllo.
6. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177#art-11