Art. 8 · Ufficio del Consigliere diplomatico
Capo I

Art. 8

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Ufficio del Consigliere diplomatico

In vigore dal 16 dic 2023
1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali. 2. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. 3. Il Ministro può altresì avvalersi di un Consigliere diplomatico aggiunto, parimenti scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente previsto dall', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-8