Art. 14 · Modalità di gestione
Capo III

Art. 14

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Modalità di gestione

In vigore dal 16 dic 2023
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di Responsabilità amministrativa articolato in quattro «Azioni», «Ministro e Sottosegretari di Stato», «Indirizzo politico-amministrativo», «Valutazione e controllo strategico (OIV)» e «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti». 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonché la gestione delle risorse umane e strumentali è attribuita, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al Direttore di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' del decreto legislativo n. 279 del 1997, della Direzione generale per le risorse, dell'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173#art-14