Art. 13 · Struttura tecnica per la misurazione della performance
Capo II

Art. 13

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Struttura tecnica per la misurazione della performance

In vigore dal 16 dic 2023
1. Presso l'OIV, ai sensi dell', commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente di misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attività. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato, su proposta del Presidente dell'OIV, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nel limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. 2. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità, oltre al responsabile della Struttura medesima. Al responsabile e al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. Il trattamento economico del responsabile della Struttura tecnica di cui al comma 2 è determinato con le modalità stabilite all', comma 3, per il personale dirigenziale di livello non generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. 4. Al personale non dirigenziale assegnato alla Struttura tecnica, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dal responsabile, spetta un'indennità accessoria sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi determinata con le modalità stabilite all', comma 5. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Presidente dell'OIV. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. È rispettato il limite dell'invarianza della spesa di cui all', comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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