Art. 10 · Uffici di livello dirigenziale non generale

Art. 10

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Uffici di livello dirigenziale non generale

In vigore dal 11 gen 2024
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;208#art-10