Art. 9 · Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato
Capo I

Art. 9

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Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato

In vigore dal 4 gen 2024
1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati. 2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato. 3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all', comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.
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