Art. 15 · Modalità di gestione
Capo III

Art. 15

15 / 16

Modalità di gestione

In vigore dal 4 gen 2024
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell', del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-15