Art. 6
6 / 8Organismi operativi
In vigore dal 21 dic 2023
1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri svolge i compiti di cui agli , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Nell'ambito del Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell' del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le attività di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-16;178#art-6