Art. 2 · Divieto di nuovi o maggiori oneri

Art. 2

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Divieto di nuovi o maggiori oneri

In vigore dal 2 dic 2023
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 2023 Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3789
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-09-18;164#art-2