Art. 2 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 2

4 / 4

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 5 ott 2023
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate sono fatti salvi, salvo quelli inerenti uffici dirigenziali soppressi, fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi. 3. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere. 4. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 2023 Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Tajani Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1232
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-07-26;125#art-2