Art. 3
3 / 7Notifica e termini del procedimento
In vigore dal 21 dic 2022
1. La stazione appaltante e l'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione possono eseguire la notifica di cui agli del decreto-legge n. 21 del 2012, anche anteriormente alla proposta di aggiudicazione e fin dal momento di conclusione della fase di valutazione delle offerte e di selezione dei migliori offerenti, fermi restando gli obblighi di notifica previsti dagli del decreto-legge n. 21 del 2012. La notifica di cui al precedente periodo può essere eseguita anche congiuntamente. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente, la parte notificante trasmette alla stazione appaltante o all'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione, contestualmente alla notifica, una informativa contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo la prova della relativa ricezione.
2. In ogni caso, il Gruppo di coordinamento e il Governo tengono in particolare considerazione, nella determinazione dei tempi di conclusione del procedimento, le esigenze imperative connesse a un interesse generale alla sollecita stipulazione del contratto e all'inizio della relativa esecuzione, anche in relazione al rispetto di scadenze imposte da norme interne, europee o internazionali.
3. I termini del procedimento per lo svolgimento di attività istruttoria previsti dagli del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono dimezzati.
4. Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto di partecipazioni in società già titolari di concessioni, nonché di atti che modificano la titolarità, il controllo, o la disponibilità degli attivi strategici da esse detenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;189#art-3