Art. 9 · Mantenimento del possesso dei requisiti
Capo III

Art. 9

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Mantenimento del possesso dei requisiti

In vigore dal 19 nov 2022
1. I requisiti di cui all' devono essere posseduti per l'intera durata della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture e fino alla completa esecuzione contrattuale senza soluzione di continuità, pena il recesso immediato dell'Agenzia dal rapporto negoziale mediante semplice comunicazione, in caso di perdita dei requisiti dopo la stipula del contratto. 2. L'Agenzia ha la facoltà di non recedere nei seguenti casi: a) quando, valutate le circostanze del caso, dal venir meno della prestazione possa comunque derivare un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale cibernetica; b) quando la perdita dei requisiti attiene ai dipendenti, o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, e gli stessi sono tempestivamente sostituiti senza pregiudizio per l'esecuzione dell'appalto. 3. In caso di recesso dell'Agenzia, fatto sempre salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore dei lavori già eseguiti, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite.
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