Art. 8 · Requisiti degli operatori economici
Capo III

Art. 8

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Requisiti degli operatori economici

In vigore dal 19 nov 2022
1. L'Agenzia verifica in capo agli operatori economici: a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e quella tecnico-professionale proporzionati all'oggetto dell'appalto; c) il possesso dei requisiti di sicurezza laddove connessi alla natura e peculiarità dell'appalto. 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), qualora non accertato nell'ambito della procedura per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza, laddove tale accertamento sia previsto dalla medesima procedura, è verificato in maniera autonoma dall'Agenzia. 3. Gli operatori economici dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dall'Agenzia. 4. Nei casi cui all', comma 2, l'Agenzia effettua le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo entro un termine compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
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