Capo II
Art. 5
5 / 24Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori
In vigore dal 19 nov 2022
1. L'esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, l'Agenzia può individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in relazione alla natura dell'appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, se nominato, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché l'appalto sia eseguito a regola d'arte e in conformità ai documenti e alle prescrizioni contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-5